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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE
 
E STRAORDINARIE


CAPITOLO I
Disposizioni preliminari (art.1)
 

CAPITOLO II
Costituzione dell'assemblea (artt. da 2 a 9)
 

CAPITOLO III
Discussione (artt. da 10 a 17)
 

CAPITOLO IV 
Candidature (artt. da 18)
 
CAPITOLO V 
Votazioni (artt. da 19 a 26)
 
CAPITOLO VI
Disposizioni finali (artt. 27 e 28)
 
 
 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 1996

Approvato dall’ Assemblea Ordinaria dei Soci in data 13 aprile 1996

Modificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 19 aprile 1997

Modificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 15 aprile 2000

Modificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 6 maggio 2006

Modificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 5 maggio 2007
 

  

CAPITOLO I 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI


 

Art. 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non, Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa - sede in Tuenno, Piazza Liberazione, 20.

CAPITOLO II 

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA


 

Art. 2

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 24 dello statuto sociale. Di regola, l'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società, è inviato o recapitato ai soci.
L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza della società. E’ ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie si svolgano in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

 

Art. 3

In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.
Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 5 quinto comma dello statuto.
In relazione alla previsione di cui all'art. 5 dello statuto il quale consente l'ammissione a socio dei soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della Società e in considerazione che l'elezione dei consiglieri di amministrazione va effettuata nel rispetto dell'appartenenza di tali soggetti a determinati comuni come precisato dall'art. 32 dello statuto e che inoltre le norme statutarie definiscono il criterio di appartenenza individuando i candidati tra i "residenti od operanti" nell'ambito di ciascuno dei predetti comuni, ai fini applicativi di tali disposizioni statutarie si stabilisce quanto segue:
a) qualora i soggetti residenti in determinati comuni risultino anche operanti in altri comuni, nel procedimento di elezione alle cariche sociali si assegnerà la prevalenza al criterio della "residenza" rispetto a quello dell'"operatività";
b) i soggetti, che in un determinato comune posseggono solo uno dei due requisiti per l'appartenenza alla società ("residenza" o "operatività") sono da aggregare alla compagine sociale del comune nel quale tale socio possieda almeno uno dei requisiti;
c) i soggetti ammessi a socio "residenti" od "operanti" in comuni diversi da quelli indicati dall’art. 32 dello statuto sono aggregati nel rispetto del principio di cui alla precedente lettera b) o, in caso di inapplicabilità della norma, al comune che sarà individuato, in accordo con il socio, dal consiglio di amministrazione della società;
d) in caso di trasferimento della "residenza" o della "operatività" il socio è tenuto ad informare la società la quale provvede, nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), all'aggregazione del socio, nel nuovo comune. Peraltro il socio eletto nelle cariche sociali resta in carica fino a scadenza del mandato (salvo che non vengano meno le condizioni di cui all'art. 5 comma 1 dello statuto);
e) per soggetto "operante" in un determinato comune si intende colui che abbia nell'ambito dello stesso interessi di carattere economico di qualsiasi natura.
I criteri di cui sopra si applicano anche per la partecipazione alle riunioni locali di cui all'art. 18 quarto comma del presente regolamento.
Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi ai criteri indicati.

 

Art. 4

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, nè dai soci partecipanti nè dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.
All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e i loro rappresentanti. Possono inoltre intervenire senza diritto di voto un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione, il soggetto incaricato del controllo contabile e della certificazione di bilancio, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

 

Art. 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea i1 presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto.
Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri, delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 4.
Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate dai soci delegati contestualmente al proprio biglietto di ammissione, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un dipendente della Cassa Rurale a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero da un notaio o da un altro pubblico Ufficiale autorizzato per legge entro il giorno lavorativo antecedente alla data stabilita per l’assemblea.
Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

 

Art. 6

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori;
in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

 

Art. 7

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.
Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

 

Art. 8

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

 

Art. 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

 

 

CAPITOLO III 

DISCUSSIONE


 

Art. 10

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

 

Art. 11

Il presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.
Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte in relazione al punto in discussione.
Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce l’ordine degli interventi.

 

Art. 12

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

 

Art. 13

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

 

Art. 14

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.

 

Art. 15

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:
a) qualora i1 socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.
Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

 

Art. 16

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

 

Art. 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, i1 presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

 

CAPITOLO IV 

CANDIDATURE


 

Art. 18

Le proposte di candidatura per l’elezione alle cariche sociali al fine dell’iscrizione nelle schede di cui all’art. 25 del presente Regolamento, devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 30 soci e redatte su appositi moduli forniti dalla Cassa Rurale. In relazione alla medesima carica ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative oltre il numero di soggetti a tale carica eleggibili.
Con riferimento ai punti c) e d) dell’ art. 32 dello statuto relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, le proposte di candidatura devono essere preferibilmente formulate in modo da garantire la rappresentanza dei diversi comuni.
Le proposte dei soci che intendono ricoprire la carica di sindaco devono tenere in considerazione le previsioni dell’art. 42 dello statuto in ordine alla precisazione secondo la quale il presidente del collegio sindacale ed almeno uno dei sindaci effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Pertanto le suddette prosposte di candidatura dovranno contenere esplicita dichiarazione di possesso o meno dei requisiti sopra indicati.
Proposte di candidatura potranno pervenire al Consiglio di Amministrazione anche in seguito allo svolgimento di riunioni da tenersi a livello locale, limitatamente alla carica di Consigliere di amministrazione, purchè i nominativi designati ottengano almeno 30 voti validamente espressi.
Le proposte di candidatura che singoli soci intendono proporre in assemblea e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra devono essere consegnate al Presidente dell’assemblea all’apertura della stessa; i nominativi proposti saranno subito comunicati dal Presidente all’assemblea ed indicati in modo visibile ai soci secondo l’ordine di presentazione. Dopo l’inizio dell’assemblea non sarà ammessa la presentazione di nuove proposte di candidatura.

 

 

CAPITOLO V

VOTAZIONI


 

Art. 19

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli artico1i 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

 

Art. 20

I1 presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

  

Art. 21

Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano con prova e controprova.
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.
Per la nomina delle cariche sociali si procede per scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.
Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari.
L’eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l’obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l’identificazione dei soci astenuti.

 

Art. 22

I1 presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.
Il presidente, tenuto conto della disposizione statutaria che disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione, può raccomandare all’Assemblea, che è libera di aderirvi, l’elezione alle cariche sociali di candidati in rappresentanza di singole località, prescelti sulla base dei risultati di eventuali assemblee tenute a livello zonale.

 

Art. 23

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci dissenzienti che desidererassero far constatare nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segretario. In mancanza di tale indicazione il verbale recherà soltanto la menzione del numero dei voti contrari senza ulteriori specificazioni.
Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

 

Art. 24

Le schede per l'elezione alle cariche sociali o per gli altri argomenti posti all’ordine del giorno vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.
Il colore della carta deve essere variato ogni volta che le votazioni avvengano su argomenti diversi.
Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.
Le schede per l’elezione dei membri del collegio sindacale devono contenere l’indicazione, per i componenti interessati, del possesso dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
Le schede possono essere consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.
Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio esprime il proprio voto entro il termine fissato per la votazione.
La votazione può avvenire presso un’ unica sede oppure in varie sedi dislocate nella zona di competenza, anche in giorno diverso da quello della convocazione; in tal caso dovrà esserne data notizia contestualmente all’avviso di convocazione.
Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.
All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

 

Art. 25

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, può indicare nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione nonchè eventualmente altri nominativi che il consiglio di amministrazione propone per la elezione.
Per l’elezione degli amministratori di regola, viene predisposta un' unica scheda di votazione, sulla quale sono riportate le proposte di canditati distinti in conformità alla ripartizione territoriale prevista dall’ art. 32 dello statuto.
Nel caso di elezioni con unica scheda l'eventuale indicazione di preferenze superiori al consentito per una sola ripartizione territoriale rende nullo il voto di quella zona mentre lo stesso rimane valido per le altre.
L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati.
I candidati risultano eletti alla carica di sindaco effettivo e supplente, probiviro effettivo e supplente, secondo il numero delle preferenze ricevute. In caso di rinuncia all'ufficio, subentrano i successivi eletti secondo il numero delle preferenze.
I soci scelgono i1 loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
Qualsiasi altra annotazione comunque atta all’identificazione del votante rende nulla la scheda.
Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato. In caso di omonimia tra candidati occorre aggiungere altro elemento identificativo, quale la data di nascita o la paternità.
A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione é nullo.

 

Art. 26

Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l'assemblea é ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.
Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo
dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.
Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

 

Art. 26 bis

“Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l’uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l’alzata di mano, l’appello nominale e le schede per l’elezione delle cariche sociali.
La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d’intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l’immediata conoscibilità e verificabilità dell’esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l’elezione delle cariche sociali.
Nelle votazioni per l’elezione delle cariche sociali, l’elenco dei candidati proposti ai sensi dell’art. 18 del presente regolamento viene reso visibile riportando le proposte di candidati distinti in
conformità alla ripartizione territoriale prevista dall’art . 32 dello statuto.
I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all’ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.
In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
- Articolo 21, commi 1 e 2;
- Articolo 22, 1° comma 2° periodo non si applicano le seguenti parole “se questa non è stata ancora dichiarata chiusa”;
- Articolo 23;
- Articolo 24, commi 1,2,3,4,5,6,8,9;
- Articolo 25, commi 1, 2,5,6 e 8;
- Articolo 26, 3° comma, secondo periodo.

 

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI


 

Art. 27

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

 

Art. 28

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

 

 

   

 

 

 

 
 
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