Il presente
regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria
e straordinaria della Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non,
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa - sede in
Tuenno, Piazza Liberazione, 20.
CAPITOLO
II
COSTITUZIONE
DELL'ASSEMBLEA
Il consiglio
di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità
previste dall'art. 24 dello statuto sociale. Di regola,
l'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede
sociale e nelle succursali della società, è inviato o
recapitato ai soci.
L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente
accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza
della società. E’ ammessa la possibilità che le assemblee
ordinarie e straordinarie si svolgano in più luoghi
audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona
fede e parità di trattamento dei soci.
In
rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare
all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei
minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i
rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non
sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.
Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società
possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la
potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono
rappresentanti ai sensi dell'art. 5 quinto comma dello
statuto.
In relazione alla previsione di cui all'art. 5 dello statuto
il quale consente l'ammissione a socio dei soggetti residenti
od operanti nella zona di competenza della Società e in
considerazione che l'elezione dei consiglieri di
amministrazione va effettuata nel rispetto dell'appartenenza
di tali soggetti a determinati comuni come precisato dall'art.
32 dello statuto e che inoltre le norme statutarie definiscono
il criterio di appartenenza individuando i candidati tra i
"residenti od operanti" nell'ambito di ciascuno dei predetti
comuni, ai fini applicativi di tali disposizioni statutarie si
stabilisce quanto segue:
a) qualora i soggetti residenti in determinati comuni
risultino anche operanti in altri comuni, nel procedimento di
elezione alle cariche sociali si assegnerà la prevalenza al
criterio della "residenza" rispetto a quello
dell'"operatività";
b) i soggetti, che in un determinato comune posseggono solo
uno dei due requisiti per l'appartenenza alla società
("residenza" o "operatività") sono da aggregare alla compagine
sociale del comune nel quale tale socio possieda almeno uno
dei requisiti;
c) i soggetti ammessi a socio "residenti" od "operanti" in
comuni diversi da quelli indicati dall’art. 32 dello statuto
sono aggregati nel rispetto del principio di cui alla
precedente lettera b) o, in caso di inapplicabilità della
norma, al comune che sarà individuato, in accordo con il
socio, dal consiglio di amministrazione della società;
d) in caso di trasferimento della "residenza" o della
"operatività" il socio è tenuto ad informare la società la
quale provvede, nel rispetto delle previsioni di cui alle
lettere a), b) e c), all'aggregazione del socio, nel nuovo
comune. Peraltro il socio eletto nelle cariche sociali resta
in carica fino a scadenza del mandato (salvo che non vengano
meno le condizioni di cui all'art. 5 comma 1 dello statuto);
e) per soggetto "operante" in un determinato comune si intende
colui che abbia nell'ambito dello stesso interessi di
carattere economico di qualsiasi natura.
I criteri di cui sopra si applicano anche per la
partecipazione alle riunioni locali di cui all'art. 18 quarto
comma del presente regolamento.
Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei
consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi
dell'art. 34 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad
uniformarsi ai criteri indicati.
Non possono
essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, nè
dai soci partecipanti nè dagli invitati, strumenti di
audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi
fotografici e congegni similari, senza specifica
autorizzazione del presidente dell'assemblea.
All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e
i loro rappresentanti. Possono inoltre intervenire senza
diritto di voto un rappresentante della Federazione Trentina
della Cooperazione, il soggetto incaricato del controllo
contabile e della certificazione di bilancio, le persone
invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale
dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento,
preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di
amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative
agli adempimenti assembleari.
All'ora
fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza
dell'assemblea i1 presidente del consiglio di amministrazione
o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi
dell'art. 26 dello statuto.
Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica
dei poteri, delle persone partecipanti e per quanto altro lo
ritenga opportuno, del personale della società preventivamente
richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 4.
Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i
soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società
mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono
essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e
vanno presentate dai soci delegati contestualmente al proprio
biglietto di ammissione, tramite gli addetti alla verifica
poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.
La firma del delegante dovrà essere autenticata da un
dipendente della Cassa Rurale a ciò delegato dal Consiglio di
Amministrazione, ovvero da un notaio o da un altro pubblico
Ufficiale autorizzato per legge entro il giorno lavorativo
antecedente alla data stabilita per l’assemblea.
Al presidente dell'assemblea devono essere presentati
eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti
rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.
Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art.
26 dello statuto.
Non appena
sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto,
ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente
dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i
lavori;
in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per
l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e
rinvia ad altra convocazione.
Il
presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita
e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la
nomina del segretario designato per la redazione del processo
verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del
presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio
previamente designato dal presidente medesimo.
Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone
di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi
di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette
registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I
soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni
limitate per estratto dei propri interventi.
Il presidente
propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.
I lavori
dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il
presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi
dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne
ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa
contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei
lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.
CAPITOLO
III
DISCUSSIONE
Il presidente
e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli
argomenti posti all'ordine del giorno.
L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di
convocazione può essere variato con l'approvazione
dell'assemblea.
Il presidente
ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione
dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.
Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno
degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte
in relazione al punto in discussione.
Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente,
che stabilisce l’ordine degli interventi.
Il presidente
e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un
funzionario della società o della Federazione rispondono agli
oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo
esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del
giorno.
Ciascun socio
ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia
all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve
durata.
Il
presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei
singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre
all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun
socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della
scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita
l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso
il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma,
lettera a) dell'art. 15.
Al presidente
compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di
garantire il corretto svolgimento dei lavori.
A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:
a) qualora i1 socio parli senza averne facoltà o continui a
parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non
pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od
ingiuriose;
d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.
Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.
Qualora uno o
più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino
con il loro comportamento una situazione tale che non consenta
il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li
richiama all'osservanza del regolamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone
l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla
sala della riunione per tutta la fase della discussione.
In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che
delibera a maggioranza.
Esauriti
tutti gli interventi, le repliche e le risposte, i1 presidente
conclude dichiarando chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento
all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente
iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far
valere specifiche violazioni dello statuto o del presente
regolamento, connesse alla pregressa trattazione
dell'argomento discusso.
CAPITOLO
IV
CANDIDATURE
Le proposte
di candidatura per l’elezione alle cariche sociali al fine
dell’iscrizione nelle schede di cui all’art. 25 del presente
Regolamento, devono pervenire al Consiglio di Amministrazione
almeno cinque giorni prima della data di svolgimento
dell’assemblea. Le proposte di candidatura devono essere
sottoscritte da almeno 30 soci e redatte su appositi moduli
forniti dalla Cassa Rurale. In relazione alla medesima carica
ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più
proposte alternative oltre il numero di soggetti a tale carica
eleggibili.
Con riferimento ai punti c) e d) dell’ art. 32 dello statuto
relativo alla composizione del consiglio di amministrazione,
le proposte di candidatura devono essere preferibilmente
formulate in modo da garantire la rappresentanza dei diversi
comuni.
Le proposte dei soci che intendono ricoprire la carica di
sindaco devono tenere in considerazione le previsioni
dell’art. 42 dello statuto in ordine alla precisazione secondo
la quale il presidente del collegio sindacale ed almeno uno
dei sindaci effettivi devono essere iscritti al Registro dei
Revisori Contabili. Pertanto le suddette prosposte di
candidatura dovranno contenere esplicita dichiarazione di
possesso o meno dei requisiti sopra indicati.
Proposte di candidatura potranno pervenire al Consiglio di
Amministrazione anche in seguito allo svolgimento di riunioni
da tenersi a livello locale, limitatamente alla carica di
Consigliere di amministrazione, purchè i nominativi designati
ottengano almeno 30 voti validamente espressi.
Le proposte di candidatura che singoli soci intendono proporre
in assemblea e quelle pervenute oltre i termini di cui sopra
devono essere consegnate al Presidente dell’assemblea
all’apertura della stessa; i nominativi proposti saranno
subito comunicati dal Presidente all’assemblea ed indicati in
modo visibile ai soci secondo l’ordine di presentazione. Dopo
l’inizio dell’assemblea non sarà ammessa la presentazione di
nuove proposte di candidatura.
CAPITOLO
V
VOTAZIONI
Prima di dare
inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea
coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I
provvedimenti di cui agli artico1i 15 e 16 del presente
regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i
presupposti, anche durante la fase di votazione.
I1 presidente
può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su
ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e
non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di
ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine
della discussione di tutti gli argomenti.
Le votazioni
hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano
con prova e controprova.
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si
procede per appello nominale o per scrutinio segreto.
Per la nomina delle cariche sociali si procede per scrutinio
segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente,
deliberi, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di
procedere con voto palese.
Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si
distinguono in favorevoli e contrari.
L’eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non
costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando
l’obbligo di consentire, attraverso le modalità di
verbalizzazione, l’identificazione dei soci astenuti.
I1 presidente
può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano
secondo un determinato ordine dallo stesso presidente
comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle
votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal
presidente all'assemblea se questa non è stata ancora
dichiarata chiusa.
Il presidente, tenuto conto della disposizione statutaria che
disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione,
può raccomandare all’Assemblea, che è libera di aderirvi,
l’elezione alle cariche sociali di candidati in rappresentanza
di singole località, prescelti sulla base dei risultati di
eventuali assemblee tenute a livello zonale.
Le votazioni
a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano.
In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio
verbalizzante, si procede per appello nominale.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta
all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire,
anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,
astenuti o dissenzienti.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento
delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci
dissenzienti che desidererassero far constatare nel verbale il
loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al
segretario. In mancanza di tale indicazione il verbale recherà
soltanto la menzione del numero dei voti contrari senza
ulteriori specificazioni.
Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto
risponde affermativamente o negativamente all'appello e la
risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente
annotata.
Le schede per
l'elezione alle cariche sociali o per gli altri argomenti
posti all’ordine del giorno vengono predisposte dalla Società
secondo un modello uniforme.
Il colore della carta deve essere variato ogni volta che le
votazioni avvengano su argomenti diversi.
Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche
parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza,
tali schede devono essere di colore diverso o comunque
identificabili facilmente.
Le schede per l’elezione dei membri del collegio sindacale
devono contenere l’indicazione, per i componenti interessati,
del possesso dell’iscrizione al Registro dei Revisori
Contabili.
I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
Le schede possono essere consegnate dagli incaricati agli
aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque
prima dell'inizio delle votazioni.
Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a
mezzo scheda, il socio esprime il proprio voto entro il
termine fissato per la votazione.
La votazione può avvenire presso un’ unica sede oppure in
varie sedi dislocate nella zona di competenza, anche in giorno
diverso da quello della convocazione; in tal caso dovrà
esserne data notizia contestualmente all’avviso di
convocazione.
Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in
cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero
adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede
votate.
All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di
alcun genere.
Nelle schede
da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio
di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti
ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, può indicare
nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che
propone per la rielezione nonchè eventualmente altri
nominativi che il consiglio di amministrazione propone per la
elezione.
Per l’elezione degli amministratori di regola, viene
predisposta un' unica scheda di votazione, sulla quale sono
riportate le proposte di canditati distinti in conformità alla
ripartizione territoriale prevista dall’ art. 32 dello
statuto.
Nel caso di elezioni con unica scheda l'eventuale indicazione
di preferenze superiori al consentito per una sola
ripartizione territoriale rende nullo il voto di quella zona
mentre lo stesso rimane valido per le altre.
L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire
contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo
collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale
"presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del
collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando
l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale
carica si sono candidati.
I candidati risultano eletti alla carica di sindaco effettivo
e supplente, probiviro effettivo e supplente, secondo il
numero delle preferenze ricevute. In caso di rinuncia
all'ufficio, subentrano i successivi eletti secondo il numero
delle preferenze.
I soci scelgono i1 loro candidato individuandolo sulla scheda
con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure,
scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita. Le
schede che non riportano alcuna espressione di voto si
considerano schede bianche.
Qualsiasi altra annotazione comunque atta all’identificazione
del votante rende nulla la scheda.
Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se
vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre
aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia
tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre
attribuito al candidato. In caso di omonimia tra candidati
occorre aggiungere altro elemento identificativo, quale la
data di nascita o la paternità.
A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero
superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in
questione é nullo.
Ultimate le
votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se
l'assemblea é ancora aperta, coloro che tra gli eletti
risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e ad accettare la carica.
Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure
dichiari di non accettare la carica durante l'assemblea o
entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i
trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, se
assente dall'assemblea, si considera nominato il primo
dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di
ineleggibilità.
Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa
l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la
proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo la
chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura
dell'ufficio di presidenza.
“Le votazioni
in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto,
possono svolgersi anche mediante l’uso di strumenti
elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l’alzata di
mano, l’appello nominale e le schede per l’elezione delle
cariche sociali.
La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta
al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva
comunicazione ai soci nell’avviso di convocazione
dell’assemblea.
In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il
funzionamento del sistema di votazione di volta in volta
adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale, d’intesa con il soggetto
fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita,
sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci,
l’immediata conoscibilità e verificabilità dell’esito delle
votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per
l’elezione delle cariche sociali.
Nelle votazioni per l’elezione delle cariche sociali, l’elenco
dei candidati proposti ai sensi dell’art. 18 del presente
regolamento viene reso visibile riportando le proposte di
candidati distinti in
conformità alla ripartizione territoriale prevista dall’art .
32 dello statuto.
I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente,
nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione,
dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti
all’ordine del giorno oppure al termine della discussione di
tutti gli argomenti.
Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e
la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna
votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un
elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto
favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da
ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la
visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione
potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti,
e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun
candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al
presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione
di voto.
In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti
disposizioni del presente regolamento:
- Articolo 21, commi 1 e 2;
- Articolo 22, 1° comma 2° periodo non si applicano le
seguenti parole “se questa non è stata ancora dichiarata
chiusa”;
- Articolo 23;
- Articolo 24, commi 1,2,3,4,5,6,8,9;
- Articolo 25, commi 1, 2,5,6 e 8;
- Articolo 26, 3° comma, secondo periodo.
CAPITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Il presente
regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con
le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria della società.
Per quanto
non espressamente statuito si intendono qui richiamate le
norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della
società. |